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  • 11 aprile 2014
  • Casale Monferrato

Lite con "mazzate" giovane casalese condannato a un anno di reclusione

Si è concluso nei giorni scorsi il procedimento penale a carico del ventiquattrenne casalese Edoardo Angelino, imputato di concorso in lesioni personali aggravate per avvenimenti risalenti alla notte del 12 dicembre 2010 avvenuti in via Salandri a Casale in seguito a una lite. Angelino, assieme all’amico Matteo Molinaro, 22 anni, casalese - che aveva optato per la strategia processuale del patteggiamento ancora in sede di indagini - era accusato di aver aggredito l’insegnante casalese Fabio Di Francesco con una mazza da baseball ed un altro oggetto contundente non meglio identificato, provocandogli una frattura alle costole guarita in 30 giorni, una contusione ad un dito che richiedeva 50 giorni di prognosi, un trauma cranico da ferita lacero contusa giudicato guaribile in 30 giorni ed un’emorragia cerebrale che richiedeva una prognosi superiore ai quaranta giorni per risolversi. Al cospetto del giudice monocratico Antonio Marozzo e del pubblico ministero Roberta Brera, prima della discussione finale, sono stati ascoltati i due consulenti tecnici di accusa e difesa, rispettivamente la dottoressa Tiziana Mininni, dirigente della Medicina Legale dell’Asl Al e il dottor Antonio Maiola, specialista alessandrino. Il contradditorio tra le relazioni dei due specialisti è stato il nodo attraverso il quale il giudice ha potuto optare per una delle due versioni di come si sarebbero svolti i fatti, piuttosto divergenti, sostenute da accusa e difesa. Mentre la tesi della difesa, amministrata dall’avvocato Francesco Ponzano del Foro di Alessandria, sosteneva come Angelino fosse sceso in strada con la mazza da baseball solamente per ragioni di sicurezza personale, perché richiamato dalle grida dell’amico Molinaro che con la fidanzata stava litigando con Di Francesco, per il pubblico ministero fu proprio intenzione dei due amici quella di «dare una lezione al petulante Di Francesco, con il quale solo pochi giorni prima il Molinaro aveva avuto una accesa discussione originata da divergenze politiche». Il fulcro delle consulenze si è concentrato quindi sulla mazza da baseball. Per la dottoressa Mininni buona parte delle lesioni della vittima - costituitasi parte civile nel processo ed assistita dall’avvocato casalese Esther Gatti - sarebbero riconducibili a colpi di mazza; dalla sua relazione tecnica emerge inoltre la conferma del come gli aggressori di Fabio Di Francesco siano stati sicuramente due, uno da una posizione frontale e l’altro da quella posteriore. Oltre alla mazza ci sarebbe stato un altro oggetto contundente non identificato, verosimilmente utilizzato da Matteo Molinaro. Il dottor Maiola ha invece avvalorato la tesi difensiva, ritenendo di porre l’attenzione su alcune incongruenze contenute nel referto di pronto soccorso e di come le ferite della vittima potessero essere riconducibili ad una caduta accidentale durante il diverbio, per sedare il quale Angelino si sarebbe intromesso senza tuttavia utilizzare la mazza da baseball. Nel corso della sua requisitoria, dopo aver ricostruito lo svolgimento dei fatti, la pubblica accusa ha sottolineato come il fatto che la mazza sia stata fatta sparire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine rappresenti un importante indizio del suo avvenuto utilizzo come arma, confermando così le parole rese dalla vittima stessa nel corso del suo esame testimoniale oltre alla consulenza della dott. Mininni. La parte civile ha evidenziato come i gravi avvenimenti di quella notte abbiano cambiato per sempre la vita al Di Francesco, con un grave impatto psicologico dovuto allo shock per le ferite riportate. La difesa ha ribadito come Angelino fosse intervenuto solamente per dividere l’amico Molinaro durante il parapiglia con la vittima e come le ferite di Di Francesco siano state in gran parte causate da una caduta accidentale e comunque in nessun modo da colpi inferti dal suo assistito. Il giudice ha deciso di accogliere integralmente le richieste avanzate dalla parte accusatoria, condannando l’imputato alla pena di 1 anno di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, al risarcimento dei danni alla parte lesa da quantificarsi in separato giudizio con il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 5mila euro oltre alle spese processuali.

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