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Lunedì 4 luglio la richiesta delle pene per «i veri responsabili» della «strage immane» provocata da Eternit

Si concluderà la prossima udienza – la 51° del Processo Eternit - la requisitoria della Procura di Torino. Lunedì 4 luglio si sapranno dunque quali sono le richieste di pena formulate dall’accusa nei confronti degli imputati, lo svizzero Stephan Schmidheiny e il belga Louis de Cartier, accusati di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche nei confronti dei lavoratori e di disastro doloso permanente per l’inquinamento provocato con la diffusione dell’amianto sia nell’ambiente di lavoro sia nel territorio di Casale e dei Comuni circostanti. Disastro: niente scappatoie Proprio il reato di disastro è stato martedì al centro della lungo esame sulla letteratura giuridica consolidata da parte del pm Raffaele Guariniello che ha condotto la monumentale inchiesta sulla multinazionale Eternit. Una relazione argomentatissima e stringente che ha mirato a chiudere agli imputati tutte le vie di fuga rispetto alla imputazione più grave, il disastro doloso, appunto. E permanente. Un reato tuttora in essere. Una lunga carrellata di sentenze della Cassazione che Guariniello ha riletto portando in aula gli argomenti pertinenti al caso oggetto del processo - la condotta di Eternit e dei suoi responsabili - e che lascia intuire che l’ipotesi del disastro prenda concretezza nella fattispecie di quello che il diritto definisce «dolo diretto» – ha spiegato Guariniello - quando cioè «la conseguenza della propria condotta è certa o altamente probabile, non si persegue l’evento disastro come scopo finale ma lo si accetta...». I responsabili Eternit - cioè - erano ben consapevoli che l’amianto era nocivo, causava asbestosi, tumori mortali al polmone e alla pleura, ma nonostante ciò hanno continuato a utilizzarlo causando la strage che è sotto gli occhi di tutti e che ancor oggi prosegue. Guariniello ha illustrato - scorrendo innumerevoli sentenze della Cassazione - il concetto di disastro («un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, non necessariamente immani, atto a produrre effetti gravi estesi») sottolineando che la giurisprudenza definisce tale reato come una condotta che crea semplicemente la condizione di pericolo; non è necessario, cioè, che si verifichi l’effettiva sussistenza di vittime, come avviene per altri reati. «Basta la probabilità di ledere o mettere in pericolo numero non individuato di persone», ha chiarito Guariniello. Di creare un «pericolo come realtà futura, necessariamente incerta anche se probabile». Un disastro immane Basta la «prova che ci sia pericolo per la pubblica incolumità e non un danno. Ma pensando al nostro caso... altro che prova di un mero pericolo... abbiamo la prova di un danno immane....», ha chiosato il magistrato. «Disastro ambientale interno ed esterno», come al Petrolchimico di Porto Marghera – definito tale per la morte di otto persone e per il pericolo di profusione delle sostanze tossiche alla base del danno, ha sottolineato il magistrato. Di ben diverse proporzioni la strage compiuta da Eternit, che ha prodotto migliaia di vittime, un «numero indeterminato di persone» e che ha causato e causa un «esteso senso di allarme». Il danno morale soggettivo Puntualizzazione di Guariniello anche rispetto al caso Seveso dove è stato riconosciuto risarcibile «anche in mancanza di una lesione psicofisica il danno morale soggettivo lamentano da chi abiti o lavori nelle vicinanze e provi di avere subito sofferenze e patimenti psichici per la limitazione al normale svolgimento della vita». Senza considerare gli esempi concreti di sentenze di condanna definitiva per casi infinitamente meno gravi di quello oggetto del processo di Torino: come l’accumulo di rifiuti, o lo sversamento di sostanze nocive in terreni agricoli sia pur senza morti e lesioni, ma per il semplice «pericolo causato alla pubblica incolumità». Azioni o omissioni, fa lo stesso Né costituisce una attenuante della responsabilità - ha chiarito Guariniello - il fatto che nella stessa area geografica potessero esserci altre industrie insalubri, anzi ciò dovrebbe indurre a una maggiore cautela e rigore, secondo la Suprema Corte. Il reato inoltre sussiste «sia per azioni sia per omissioni»: «Consentire l’evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo». Tutto ciò in quanto scatta la cosiddetta «posizione di garanzia» una condizione di responsabilità che «è implicita in caso di attività pericolosa. Chi la svolge assume per ciò solo posizione di garanzia nei confronti di terzi per il principio del neminem laedere» (non danneggiare nessuno, ndr). Né è poi una scusante il fatto di non avere tutti i poteri per impedire il danno, condizione che raramente si verifica: è sufficiente mettere in atto quelli di cui si dispone. La madre che non sa nuotare - cioè – non può e non deve affogare nel tentativo di salvare la propria bambina caduta in mare, ma deve certamente chiedere soccorso. E neanche che vi sia una pluralità di soggetti che condivide la responsabilità non esime dal dovere di attivarsi per evitare il danno qualora se ne abbia in tutto o in parte il potere. Ma pur tralasciando la norma generale, il principio legislativo che sulla scorta della lettura del magistrato torinese delle sentenze della Cassazione sembra lasciare ben poco spazio a dubbi, c’erano - ha chiarito Guariniello - norme ben precise che se fossero state rispettate e non violate «svolgendo attività illecite» e non solo «perché in violazione alle norme di tutela della salute dei lavoratori, ma anche in violazione delle norme a tutela della salubrità degli ambienti di vita e della salute della popolazione». Violato – ha detto Guariniello - il DPR 303 del 1956 che stabilisce che «nelle adiacenze dei locali di lavoro il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie capaci di svolgere emanazioni insalubri a meno che non vengano adottati mezzi per evitare emanazioni insalubri» e che per «lo scarico dei rifiuti devono essere osservate norme speciale dettate da leggi e regolamenti sanitari». E il Regio Decreto del 1934 del resto – ha evidenziato Guariniello - elencava le industrie insalubri a cui si applicano queste norme e indicava proprio «amianto produzione e manufatti»: «Per legge l’Eternit era una industria insalubre di prima classe». Poi con l’entrata in vigore del DPR 915 del 1982 «quando Eternit era in attività lo scarico dei rifiuti ha ricevuto apposita disciplina vietando lo stoccaggio di rifiuti l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato in aree soggette a uso pubblico o scarico in acque pubbliche e private. Illecito - dunque ha sottolineato Guariniello - l’inquinamento idrico causato da Eternit» con gli scarichi di migliaia di tonnellate di reflui contenenti quantitativi ingenti di amianto in Po. Reato ancora in essere Condotte che hanno portato al disastro ben noto che - ha ancora voluto chiosare Guariniello - è un reato tuttora in essere perché non solo non è necessario che il disastro, per configurarsi come tale, abbia «caratteristiche di immediatezza, come avviene se si causa un crollo, un incendio o un deragliamento ferroviario. «Ma può avere anche effetti in un tempo prolungato, come nel caso della esposizione a una sostanza cancerogena». E in quel caso, ha annotato il magistrato si configura come «permanente». Fino a che il disastro dispiega i propri effetti - cioè - il reato è in essere. E la prescrizione «scatta dal momento in cui cessa la permanenza».

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Stefania Lingua

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