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Processo amianto, la difesa lamenta: «Seimila parti civili sono troppe». Replicano le vittime: «Questa è la dimensione del disatro».

Seimila parti civili, 850 faldoni di documenti, di cui 46 solo per le costituzioni di parti civili. Sono alcuni dati sul processo Eternit in corso a Torino. Nuovamente assenti all’udienza di ieri, lunedì; gli imputati, lo svizzero Stephan Schmidheiny e il barone belga Jean Louis Marie Ghislain De Cartier De la Marchienne indagati dalla Procura di Torino per disastro colposo e inosservanza delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Udienza dedicata sostanzialmente alla richieste di esclusioni delle parti civili, coloro che, cittadini, lavoratori, enti o associazioni, chiedono di essere risarciti per i danni che hanno subito a causa dell’amianto. Il primo a prendere la parola è stato Astolfo di Amato che ha parlato di vizi formali di molte costituzioni, affermando tuttavia non volersi soffermare a rilevarle perché «intendiamo non frapporre alcun intralcio nel processo e per una questione di garbo. Ciò non significa che siamo acquiescenti alle costituzioni di parti civile». Giudici influenzati psicologicamente dalle parti civili? Infatti secondo Di Amato nel dibattimento si constaterebbe uno «sbilanciamento a favore dell’accusa per la presenza della parte civile che influirebbe sulla psicologia del giudice attraverso la propria presenza», aggiungendo che alla parte civile «si affida un compito parallelo a quello dell’accusa per ottenere la punizione del colpevole». Di Amato ha anche sollevato una questione di legittimità costituzionale affermando che l’esercizio dell’azione civile nel processo penale «è di ostacolo allo svolgimento rapido del processo, è una complicazione del processo, che deve essere semplice perché deve andare direttamente ad accertare il fatto reato». Circa 6000 le persone fisiche costituite nel processo come parti civili, una cinquantina i soggetti collettivi per una decina di differenti posizioni, ha ricordato Di Amato. «All’Inps neanche un soldo» L’avvocato Cesare Zaccone, difensore del barone belga de Cartier ha fatto opposizione alla costituzione di parte civile avanzata dall’INPS che «ha subito un ingente danno patrimoniale per avere erogato prestazioni in favore dei dipendenti che sono risultati essere stati illegittimamente esposti all’amianto per diversi anni. Tutto ciò – ritiene l’Inps – per colpa degli imputati del processo di Torino», ha spiegato Zaccone. Il danno sarebbe conseguito dalla erogazione di benefici previdenziali, come la maggiorazione dell’anzianità maturata, che però – ha evidenziato Zaccone - è stata disposta dalla legge e finanziata dal ministero, indipendentemente dallo stato di malattia del lavoratore. Fondamento di tutto ciò – ha ricordato Zaccone - la legge 257 del 1992, comma 7, art.13, che prevede la rivalutazione dei benefici previdenziali per i lavoratori che abbiano contratto malattia professionale, e - al comma 8 - per i lavoratori esposti all’amianto per più di dieci anni. Ma quella di INPS sarebbe secondo Zaccone una «azione di regresso» per le somme anticipate a favore dei lavoratori, anche se in realtà l’istituto di previdenza non avrebbe subito alcun danno perché tali somme «sono state finanziate interamente dal ministero» e sarebbe dunque lo Stato che avrebbe dovuto costituirsi, casomai per il risarcimento. «Non c’è colpa dell’imputato» Una cifra precisa non è stata indicata da Inps, ma nel 1992 la somma spesa per tali benefici ammontò a 6 miliardi di lire, diventati 60 nel 1993 e 44 nel 1994. Sempre secondo il legale di De Cartiere, però, Inoltre l’INPS non potrebbe invocare la colpa dell’imputato perché le erogazioni sono state disposte da una legge dello Stato. «Non si può – ha detto Zaccone - reclamare un danno che non sia ingiusto e ciò che è stato deciso dalla legge non può essere ingiusto». Quindi la richiesta che sia esclusa la costituzione dell’INPS come parte civile. L’Inail chiede 246 milioni Anche quella di INAIL – secondo Zaccone – sarebbe una «azione di regresso» diretta al recupero di un credito e non inseribile - ha ribadito - nel processo penale ma solo in sede civile con una azione del tutto autonoma. «Inail – ha detto il legale – vuole ottenere il rimborso per l’indennizzo di 1648 posizioni, per un totale di 246milioni di euro. Se si ammettesse l’Inail tutti i processi per omicidio colposo sarebbero affollati dagli assicuratori che chiederebbero il ristoro dei danni». Etex e il periodo belga Etex, la multinazionale che fa capo a de Cartier, ha annunciato l’opposizione alla costituzione di tutti coloro che abbiano lavorato all’Eternit ma al di fuori del cosiddetto periodo belga, e lo stesso ha poi fatto un avvocato di Schmidheiny relativamente al peiodo svizzero. Etex è stata citata da Inail, Medicina Democratica e dalle organizzazioni sindacali locali. Per tutti il legale ha chiesto che vi sia l’esclusione come parti civili. Per Medicina Democratica, il legale ha messo in evidenza che l’associazione si costituì negli anni ‘70, in anni successivi alla «pretesa gestione di De Cartier della Eternit». La tesi è sostanzialmente che non conterebbe l’evento – vale a dire la morte a distanza di molti decenni dalla esposizione – ma la condotta degli imputati, relativa a un momento in cui Medicina Democratica non esisteva. Quest’ultima pertanto non potrebbe rivendicare nulla. Per quanto riguarda i sindacati il legale di Etex ha sottolineato poi che la legittimazione alla costituzione come parte civile è subordinata alla iscrizione dei lavoratori alle organizzazioni sindacali. Anche Astolfo Di Amato, legale di Schmidheiny, associandosi a quanto detto dal legale di Etex, ha sottolineato che le organizzazioni sindacali costituite – tra Cgil, Cisl e Uil – sono in tutto sedici: «È possibile che la Cgil si costituisca con 8 strutture diverse»? Poi ha chiesto l’esclusione di tutte le organizzazioni sindacali e - in via subordinata - quella delle strutture locali. Non si oppone invece alla costituzione della Associazione Familiari Vittime Amianto: «La loro presenza nel processo è giusta». Secondo Carlo Alleva legale di Stephan Schmidheiny la costituzione sarebbe ammissibile solo «se l’ente è stato costituito per la promozione e la tutela esclusiva, o largamente prevalente, dell’interesse coincidente con il bene offeso dal reato; se ha svolto concreta e continuativa attività a tutela del bene offeso e se gode di rilievo nel territorio disponendo di una struttura adeguata». Il danno ambientale inoltre sarebbe rivendicabile solo dallo Stato. Di qui la richiesta di esclusione per tutta una serie di soggetti: l’Associazione del lavoratori bolognesi esposti all’amianto e l’associazione «Verdi, ambiente e società» che non si erano costituite in udienza preliminare. «La prima rappresenta lavoratori delle Ferrovie dello Stato e non ha nessuna attinenza con il processo che ci riguarda». Altri soggetti erano già stati esclusi in sede preliminare dal gup – da detto Alleva – e si sono ora nuovamente costituiti. Come il Codacons, che ha «uno statuto vastissimo e identifica vastissima quantità di interessi dei quali promuove la tutela, e non dà prevalenza o esclusività alla tutela dell’ambiente o meglio dell’ambiente di lavoro», o l’Osservatore Nazionale Amianto onlus, anch’esso escluso e che «presenta un ventaglio di interessi vasto», il Comitato della difesa della salute e dei luoghi di lavoro, l’Associazione esposti amianto del Friuli, l’Associazione vittime amianto italiana «già esclusa e che dichiara di essere erede di una precedente associazione pavese che fa riferimento alla Fibronit di Broni che nulla c’entra con il processo». Ma anche l’Associazione nazionale protezione animali, e altre ancora, tra cui WWF, Medicina Democratica e Legambiente. L’avvocato Di Amato ha poi chiesto l’esclusione per i danni esistenziali sostenendo che «servono indizi specifici di una sofferenza a seguito di una esposizione» e aggiungendo che lo studio svolto a Casale proprio sull’aspetto psicologico legato alla malattia e alla esposizione all’amianto che viene citato dalle parti offese «dice che non c’è una conseguenza uniforme e genericamente diffusa e conferma che deve essere data una specifica prova per ciascuno di coloro che chiedono il risarcimento». Rubiera è venuta dopo Cesare Zaccone – in rappresentanza di De Cartier – ha poi affermato che esiste documentazione in grado di provare che Rubiera è entrato a far parte di Eternit in epoca molto successiva alla scomparsa di De Cartier dalla gestione chiedendo per questo l’esclusione di tutti quanti si sono costituiti relativamente allo stabilimento di Rubiera. De Cartier ha retto la gestione dell’Eternit da aprile del 1971 al 22 gennaio 1975 - ha detto - ma già dal 26 ottobre 1972 la gestione passa alla componente svizzera. E Rubiera è entrata a fare parte del gruppo solo nel 1980. Di qui la richiesta di esclusione della Regione Emilia, dei sindacati e delle associazioni di quell’area geografica e di una trentina di persone. Per quanto riguarda invece la richiesta di esclusione di tutte le parti civili, gli eredi delle vittime, che non hanno lavorato nel periodo di competenza di De Cartier la difesa non è stata in grado di fornire un elenco completo a causa del numero elevatissimo di parti lese: «Abbiamo identificato qualche centinaio di nomi, ce ne sono senz’altro molte altre centinaia. Il capo di imputazione non lo indica, dobbiamo ricostruirlo noi con un lavoro faticosissimo valutando tutte le costituzioni e verificando poi il periodo di lavoro». Ha poi chiesto anche l’esclusione di tutti coloro che hanno sottoscritto una transazione e che si sono ugualmente costituite per il risarcimento del danno: «circa 500 persone – valuta la difesa di De Cartier - che dovremo identificare». Via anche i Comuni Chiesta anche l’esclusione dei Comuni limitrofi a Casale, una dozzina di Comuni «che lamentano un danno come espressione della comunità locale. Una costituzione impropriamente utilizzata – ha detto il legale - in funzione di sostegno dell’azione dei singoli in quanto non lamentano un danno proprio». E anche di una serie di associazioni che si sono costituite quando l’azione che aveva dato origine al reato contestato era da tempo «consumata». «Se non si era presenti al momento dell’atto illecito che ha causato il danno afferma sostanzialmente, non si può chiedere il ristoro di alcun danno». E chi ha già avuto un indennizzo? Alessio di Amato per Bacon ha chiesto invece l’esclusione di tutti coloro che hanno aderito alla transazione proposta da Bacon nel 2008 e a quella del febbraio 2009 relativamente a coloro che hanno contratto mesotelioma oppure agli eredi. Circa 800 coloro che hanno aderito, ha detto. «Non abbiamo controllato gli elenchi ma avanziamo comunque richiesta di esclusione». Anche Alleva legale di Schmidheiny ha aderito alle considerazioni di Alessio Di Amato e con Zaccone ha chiesto l’esclusione di tutte le parti civili – ex lavoratori – che abbiano esaurito attività di lavoro prima del periodo svizzero anche se al momento non esiste un elenco preciso. La replica del pm La replica del pubblico ministero – affidata alla Sara Panelli – ha evidenziato che molte questioni erano già state sollevate in sede preliminare e avevano trovato risposta da parte del Gup evidenziando tuttavia che per l’Inps essendo soggetto giuridico con un bilancio proprio avrebbe pieno titolo di pretendere il ristoro delle spese e che sarebbe quindi assurdo affermare che titolare di tale rivalsa dovrebbe essere lo Stato, che ha effettuato i trasferimenti delle risorse: «Il lavoratore che ritiene di avere diritto a un trattamento previdenziale che non gli viene riconosciuto esercita la propria azione contro Inps, non contro lo Stato», ha detto a titolo di esempio. E poi la questione temporale, il fatto che molte associazioni si siano costituite in seguito: «Il reato contestato – ha ricordato - è permanente. L’avvocato Zaccone afferma che è all’azione originaria che va ancorato il danno, ma la sostanza pericolosa è ancora sul territorio e quindi l’azione stessa è ancora in corso...». Il magistrato Raffaele Guariniello ha poi sottolineato relativamente all’Inail il diritto di regresso non è necessariamente legato ai reati di omicidio e lesioni colpose, per cui esiste in particolare, l’obbligo di comunicazione da parte del pm. Il regresso è un diritto dell’Inail su qualsiasi atto da cui sia derivato infortunio o malattia professionale. Una norma quella relativa alla rivalsa che Guariniello «di grande importanza anche sul piano preventivo, perché se le imprese sanno che devono pagare, domani, per rimborsare l’Inail magari fanno prevenzione. È forse la norma più importante di tutte». Due minuti ciascuno per la replica Il presidente Casalbore ha poi concesso due minuti a ciascun avvocato di parte civile per illustrare la propria posizione allo scopo – ha chiarito – di evitare che si allungano troppo i tempi. Tempistica imposta con il pugno di ferro e da cui è stato escluso solo l’intervento del professor Davide Petrini che ha replicato relativamente alle questioni di illegittimità costituzionale relative alle costituzioni di parte civile nel processo penale. Relativamente alla «critica di gigantismo della dimensione civilistica», ha evidenziato Petrini «purtroppo le dimensioni quantitative delle parti civili sono frutto delle dimensioni del disastro» e ha affermato che «non esiste un rapporto tra il numero delle parti civili e la riduzione degli spazi della difesa, casomai è una questione che attiene alla ragionevolezza dei tempi del processo penale all’interno del quale ci sia la costituzione di parte civile». Del resto – ha ricordato - il processo penale ha conseguenze sulla azione civile e quindi è doveroso l’inserimento delle parti civili nel processo penale, altrimenti chi è offeso e ha un danno non avrebbe la possibilità di difendersi. «E poi – ha domandato - ragionevole durata del processo significa massima speditezza possibile? Non è così. È ragionevole se viene bilanciata la celerità con le esigenze delle parti coinvolte. «Anche nel processo breve per processi su reati con pene superiori a 10 anni la durata è di quattro anni per ogni grado di giudizio. «Quindi ritengo che la questione di legittimità incostituzionale della costituzione di parte civile nel processo penale sia manifestamente infondata». Poi la carrellata degli interventi contingentati ai due minuti tra cui quello di Ester Gatti che per i Comuni limitrofi a Casale per i quali era stata chiesta l’esclusione ha ricordato che «il Comune è l’ente che rappresenta la comunità e il diritto proprio esiste in quanto vengono lese le prerogative dell’ente che sono a fondamento della propria competenza istituzionale». Il danno poi non è astratto – ha ricordato – ma riconducibile anche alle spese sostenute per le bonifiche dall’amianto. I Comuni che si sono costituiti nel processo Comuni che si sono costituiti sono quelli interessati sono interessati dai programmi di bonifica dell’amianto e dal progetto di bonifica e a tale scopo destinatari dei contributi statali in quanto facenti parte della ex Ussl 76: Balzola, Coniolo, Mirabello, Morano, Ozzano, Pontestura e Villanova. E inoltre Caresana, Candia Lomellina, Stroppiana e Motta de’ Conti: «Tutto ciò sulla base del fatto che le perizie agli atti parlano di una esposizione alle polveri di amianto anche nel raggio di alcuni chilometri da Casale e che pertanto c’è la lesione di un interesse della collettività del Comune quale la salubrità del territorio. Le prossime udienze La prossima settimana dovrebbe proseguire il dibattito sulle ammissioni delle parti civili e il 22 probabilmente ci sarà la prima ordinanza del giudice sia relativamente alle chiamate in causa dei civili responsabili (coloro che saranno tenuti a rispondere in solido dei danni causati dall’amianto qualora gli imputati venissero dichiarati colpevoli) sia sulla ammissione delle parti civili, chi avrà titolo, al contrario, a ottenere i risarcimenti.

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Monica Quirino

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