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  • 30 agosto 2026
  • Casale Monferrato

Il caso

Uso marchi privati e origine dei prodotti: regna la confusione

Ampia riflessione di Andrea Desana e Vittorio Camilla

«Com’è noto, la legislazione delle Denominazioni di Origine prevede che lo stesso nome geografico  riservato alla denominazione non venga utilizzato come marchio privato per evitare confusione nel consumatore circa l’origine e le caratteristiche del prodotto acquistato.  Anche le norme di tutela della proprietà intellettuale affermano, sostanzialmente, il medesimo criterio. Si deve tuttavia rilevare che molti marchi, anche italiani, continuano ad utilizzare, in sede di designazione del prodotto, i nomi geografici già riservati alle DOP senza alcuna apparente remora da parte degli Organi istituzionali, pur in presenza di evidenza pubblicitaria stampata e televisiva». 

Ad affermarlo sono Vittorio Camilla, Presidente dell’Associazione Fondiaria Monregalese e Andrea Desana, Presidente Casale Capitale della DOC, Tra i casi più evidenti basti citare i nomi di Parma, Alba, Modena, Piemonte, Grana E Simili (Valgrana). «A titolo di esempio si rileva che il nome geografico “Alba” è stato regolamentato fin dal 1970 abbinato ai vitigni Barbera e Nebbiolo (G.U.228) e successivamente nel 1971 (G.U.276) al vitigno Dolcetto ed infine, ancora nel 2010 (G.U. 191) ad altre tipologie di vino.

Si rileva che nell’anno 2001 è stato registrato il marchio “Panealba S.r.l.” che ha  lo stesso nome geografico, ed è  stato utilizzato, come designazione di prodotto ,con evidente intento, di una s.r.l., di usufruire dell’introduzione commerciale del nome “Alba”  rinomato per la DOP. Il nome “Alba” abbinato ad altro prodotto, e non al vino, è passato, come utilizzo,  inosservato. Ma, in materia di protezione delle denominazioni, il faro esemplificativo è quello  dello Champagne   che, in anni di storia, ed avvalendosi della legislazione europea  ha vietato l’uso della Sigaretta Champagne, del Profumo Champagne, Nero Champagne e recentemente financo della dizione “Champenoise”  da tempo già in uso, che evoca, ovviamente, il termine Champagne.

In Italia esiste la medesima legislazione che opera in Francia ma i nostri organi di tutela ancora non si preoccupano di verificare se i marchi proposti  da privati  possano essere in conflitto con le denominazioni già regolamentate. I Francesi lo fanno fin dal 1935 (Institut National des appellations d’origine – Istituto che noi ancor oggi non abbiamo) e verificano, ritualmente, la compatibilità tra marchi e denominazioni in modo preventivo, non solo all’interno, ma sull’intera area mondiale. Risulta cosi molto più difficile abusare dei nomi geografici francesi, rispetto a quelli Italiani.

Se non riusciamo a fare chiarezza tra marchi e denominazioni di origine, ( solo questo è il mezzo per garantire Origine in Italia) ancor più difficilmente è possibile farlo con i  nostri prodotti generici aggrediti da “italian sauding” (Perdita di 63 moliardi - Studio Ambrosetti)».

Aggiungono: «Altro caso evidente di confusione con la DOP è  la s.p.a. Valgrana con sede a Scarnafigi.  IL termine  “Grana” ( nome di un torrente) e Valgrana (omonima valle e nome di un comune) appaiono in assonanza  (con la Dop Grana Padano) di un’origine geografica, senza aderire alla disciplina a ciò prevista. A titolo di curiosità si segnala che il nome geografico Valgrana compare alla pag. 173 del pregevole volume pubblicato dalla Biblioteca del Senato concernente la Bibliografia Statutaria Italiana (nota 1218- statuti del comune di Valgrana del 1431). La società Valgrana produce il formaggio “Piemontino” diminutivo del nome geografico “Piemonte” che individua una intera Regione dello Stato ed è un termine riservato a diverse denominazioni di origine: VINI Piemonte, Nocciola del Piemonte, Toma Piemontese, Salame Piemonte, Vitelloni Piemontesi della coscia..... con ovvio intento di classificarsi nella categoria delle denominazioni, anche perchè si specifica “sapore di Piemonte”».

Questi sono solo alcuni esempi allo scopo  di rilevare una situazione che, certamente, non giova al “Made in ITALY” e che le denominazioni  soggiacciono a vari abusi, pur in presenza dei loro consorzi di tutela ( che non sempre tutelano effettivamente la loro denominazione)

In sostanza, si osserva che ancor oggi non viene capita la vantaggiosa sinergia che si potrebbe instaurare tra denominazioni e marchi privati, a tutela congiunta del territorio e dell’attività privata.

Desana e Camilla aggiungono: «Il perdurare di confusione intenzionale con le più rinomate denominazioni  produce la loro banalizzazione ed il  decadere  del vantaggio commerciale che i marchi realizzano  nella loro imitazione. Al riguardo giova osservare che, se la reale origine geografica dei prodotti a marchio privato corrisponde a quella dichiarata in pubblicità, non vi dovrebbero essere difficoltà, per questi marchi, ad aderire alla normativa delle denominazioni di origine. L’esperienza evidenzia che il maggior vantaggio  commerciale si realizza con una denominazione prestigiosa prodotta da un azienda rinomata. Si constata inoltre l’azione di delocalizzazione produttiva delle denominazioni di origina fatta, a volte, dagli stessi consorzi di tutela.

Ciò è stato fatto, ad esempio, dal consorzio del Raschera che ha trasferito dalla montagna alla pianura la produzione di formaggio procurando abbandono nei territori montani del cuneese ed ha usurpato il valore aggiunto dei territori del Monregalese, reso inutili i caseifici di montagna tutti abbandonati insieme al loro territorio. Gestita in tal modo la denominazione di origine, non solo non è utile alla collettività, ne produce il dissesto con grave nocumento dell’ambiente e affievolisce l’interesse economico ad operare nella zona di origine. In conclusione occore constatare che in nomi geografici e i siti di origine  sono fondamentali per la “sovranità alimentare” ed anche, soprattuuto, per lo sviluppo economico del settore agricolo.

Questi,  per vari motivi di interesse settoriale, non vengono adeguatamente tutelati,  ma plagiati ed usurpati sia dai marchi che da taluni consorzi di tutela.  Se nel consorzio prevale la componente trasformatrice, appare evidente che vi è interesse ad approvigianarsi nella zona più ampia possibile e pagare la materia prima il meno possibile. Si privilegia cosi l’interesse privato anzichè  il prestigio,  la valorizzazione della denominazione e del suo specifico territorio d’origine. Rimane da capire, in quest casi, chi si deve attivare per tutelare la geografia produttiva italiana, da pratiche sleali visto che non esiste ancora un organismo che tuteli complessivamente le denominazioni di origine italiane ma vari organismi settoriali, ciascuno dei quali tutela il proprio ambito e non ha interesse a scontrarsi con altri palalleli. La logica porta a pensare che tutti i cittadini della zona  siano autorizzati ad attivarsi, nonchè i loro rappresentanti (sindaci).

Gestita in modo anomalo, la denominazione di origine, non solo risulta scarsamente utile alla collettività,  produce anche scarso realizzo economico, l’abbandono dei territori (soprattutto di quelli montani)  ed elide l’interesse ad operare esclusivamente nella zona d’origine. Occorre armonizzare i vari interessi settoriali nell’unico obiettivo di un virtuoso e profittevole sviluppo. Dopo oltre sessant’anni dal primario D.P:R. 930 del 1963, e con le norme Europee, non sembrerebbe difficile farlo, ma occorre rimuovere le residue mentalità che ancora alimentano falsi  conflitti edonistici  e perpetuano  taluni aspetti di  logica individualista e miope che nuoce all’intero sistema».


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