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Gara mense scolastiche: tutto da rifare

Archiviato dal Tar del Piemonte il primo risultato della gara delle mense bandita dal Comune di Casale (vedi in testo integrale della sentenza del TAR n. 218 depositata il 26 febbraio) per la gestione delle mense scolastiche, un appalto che si aggira su un milione 300 mila euro all’anno per una durata di sei anni. Il Comune aveva indetto la gara nel maggio del 2010, gara che prevedeva l’aggiudicazione mediante il criterio dell’«offerta economicamente più vantaggiosa», con l’attribuzione di un massimo di 60 punti per gli elementi qualitativi dell’offerta e di 40 punti per il prezzo. Tre le imprese che avevano partecipato, tra cui l’Alessio, che ha presentato ricorso al TAR, e la Avenance Italia spa a cui il Comune aveva aggiudicato il servizio. Ma il TAR ha deciso di bocciare definitivamente l’assegnazione e di disporre il rifacimento della gara non accogliendo la richiesta della Alessio di subentrare nel contratto. Comune e Avenance provvederanno inoltre al pagamento delle spese legali. Una decisione assunta sulla base di una serie di ragioni che la sentenza del TAR n. 218 depositata il 26 febbraio illustra con dovizia di argomentazioni e che riportiamo in sintesi. Il ribasso percentuale Primo: l’assegnazione è stata fatta sulla base del ribasso percentuale (17% reale, ma 16,50% dichiarato, specifica il TAR) e non sulla base del prezzo dei singoli pasti come specificamente indicato dalla stesso capitolato d’appalto (art.12). La società milanese - sottolinea al riguardo un comunicato stampa diffuso dal Comune - «aveva infatti formulato un’offerta economica nella quale erroneamente venivano riportate due indicazioni diverse circa il ribasso offerto: una in termini percentuali, l’altra sulla base dei prezzi proposti per i singoli pasti. Il Comune di Casale aveva aggiudicato sulla base del ribasso percentuale, in quanto il modello di offerta predisposto prevedeva un’ unica percentuale di ribasso. La Commissione di gara aveva ritenuto che il prezzo dei pasti fosse il risultato di un’operazione matematica, nella specie inficiata da un errore materiale». Tesi difensiva che il TAR non ha condiviso sottolineando che «la commissione di gara ha errato nell’attribuire prevalenza a un elemento (il ribasso percentuale, peraltro meno conveniente per la stazione appaltante) non considerato dal capitolato speciale di appalto il quale imponeva di procedere all’aggiudicazione sulla base dei prezzi proposti per i singoli pasti». «Congruità immotivata» In secondo luogo - osserva il TAR - nella fase di verifica di congruità dell’offerta Avenance «ha fornito giustificazioni contraddittorie con una altalenante stima dei costi che ha prodotto una sostanziale alterazione dell’offerta originaria presentata in gara. Tale ondivago comportamento non ha consentito di comprovare la complessiva affidabilità dell’offerta al momento dell’aggiudicazione, palesando invece il tentativo di far apparire seria un’offerta che non era stata adeguatamente meditata». Non solo ma richiesta dalla commissione di giustificare i costi delle materie prime la ditta si è rifiutata di fornire risposte affermando che «tali dati costituirebbero patrimonio aziendale non divulgabile». A fronte di ciò - afferma il TAR - «la Commissione di verifica dell’anomalia non poteva che definire negativamente il sub-procedimento affidato alla sua competenza; essa, invece, ha espresso un immotivato giudizio di sostanziale congruità, limitandosi a rimarcare che al proprio interno non sussistevano le competenze tecniche necessarie per portare a compimento le necessarie verifiche». Le spese generali Il TAR accoglie poi la «censura» relativa alla «inattendibilità» delle spese generali, indicate dalla ditta in 10.225 euro l’anno, a fronte di una spesa di 9.180 euro da sostenersi solo per l’affitto dei mezzi per la veicolazione dei pasti: «Tanto è sufficiente per fondare una diagnosi di inattendibilità dell’offerta, considerando che l’importo residuo non garantisce la copertura delle altre spese di gestione allocate in questa voce le quali, con riferimento al solo sistema informatico, sono state stimate dall’aggiudicataria nell’importo complessivo di € 161.898 per il quadriennio», specifica la sentenza del TAR. Niente scatti d’anzianità! Infine il Tribunale Amministrativo parla di «sottostima dei costi della manodopera» da parte della Avenance «la quale, in sede di giustificazioni, ha fatto riferimento a un numero di unità di personale (63 per il primo periodo contrattuale e 66 per il residuo) inferiore a quello indicato nel progetto valutato dalla Commissione di gara (70 unità), pretendendo inoltre di abbattere i relativi costi attraverso il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata del personale subentrato dalla gestione uscente». Ma perché non dovrebbero riconoscere l’anzianità al personale della gestione uscente? Il Comune – dice il TAR – afferma che il personale neoassunto da Avenance «non avrebbe diritto al mantenimento del trattamento di anzianità maturato in quanto le pertinenti disposizioni del contratto nazionale di lavoro di riferimento si applicano nel solo caso di cambio di gestione tra imprese tenute all’applicazione di tale contratto». La Avenance, ha affermato invece «che non si tratta di personale dipendente dal gestore uscente (la Casa di riposo di Casale), ma dell’impresa Sodexho Italia». Questioni di lana caprina, insomma, che non spiegano, secondo il TAR il fatto che «Avenance si era espressamente impegnata a inserire tutto il personale già in servizio presso la ristorazione scolastica della città di Casale, ricevendo il massimo punteggio (15 punti) previsto dall’art. 13.1 del capitolato speciale d’appalto per tale voce, nonché ad applicare nei confronti dei propri dipendenti (ovviamente includendo nel relativo novero anche quelli subentrati dalla gestione uscente) condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro, come previsto dall’art. 44 del capitolato speciale d’appalto. «A fronte di tali premesse, la pretesa di non riconoscere gli scatti di anzianità maturati dal personale della gestione uscente rappresenterebbe una frontale violazione degli impegni assunti nei confronti della stazione appaltante, rendendo altresì ingiustificata l’attribuzione del massimo punteggio previsto per l’inserimento del personale già adibito al servizio». E qui si ritorna ai costi e quindi all’offerta e quindi alla congruità dell’offerta. E il Piano Emergenze? Un altro rilievo contenuto nel ricorso della Alessio, la ditta esclusa, riguarda la mancata presentazione da parte della Avenance del piano delle emergenze previsto dall’art. 18 del capitolato speciale d’appalto. Omissione che - sostiene il ricorso - avrebbe imposto l’esclusione di Avenance dalla gara. Una affermazione secondo il TAR «priva di fondamento giuridico in quanto il disciplinare di gara non sanzionava la mancata presentazione del piano delle emergenze con l’esclusione dalla gara, cosicché la contestata scelta della Commissione si configura quale corretta applicazione del principio di conservazione delle offerte». Si continua - dunque - con la gestione attuale da parte della casa di riposo, e si procederà, annuncia il Comune, a una nuova gara d’appalto, tenendo conto ovviamente delle indicazioni del TAR.

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Barbara Marini

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