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  • 15 novembre 2007
  • Casale Monferrato

Veicoli inquinanti: nuove limitazioni

Da lunedì 19 novembre entra in vigore la nuova ordinanza del sindaco di Casale in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti nel piano di emergenza ambientale. Il provvedimento modifica quello già in atto, sostanzialmente per quanto riguarda il prolungamento degli orari di divieto e aggiunge qualche deroga per alcuni tipi di veicoli speciali. L'ordinanza rientra negli obiettivi indicati dalla delibera della Giunta regionale del 23 luglio scorso che prevede ampliamenti dei limiti orari giornalieri attualmente in vigore, con l'obiettivo di estenderli ad almeno 8 ore, dal lunedì al venerdì. Prima di tale dispositivo a Casale gli orari per i mezzi più inquinanti era dalle ore 10 alle 13 per i mezzi commerciali: veicoli per trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, utilizzati per il trasporto la distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio; dalle ore 13 alle 19 per i mezzi privati: veicoli per trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente. Nell'incontro del 31 ottobre scorso in Provincia, si è stata concordata l'estensione dell'orario di limitazione alla circolazione di tutti i veicoli più inquinanti, commerciali e privati, ad 8 ore negli intervalli 9-12 e 14-19. Le novità introdotte a far data da lunedì 19 novembre, in atto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nel concentrico cittadino, indicate nella cartina a fianco, riguardano: - Il divieto di circolazione per i veicoli a benzina con omologazioni precedenti all'Euro 1; - Il divieto di circolazione dei veicoli diesel con omologazioni precedenti all'Euro 2; - Il divieto di circolazione dei ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di 10 anni. Il divieto di circolazione è attivo dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 19 sia per i mezzi commerciali che per i mezzi privati e per i ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di 10 anni. Resta ammessa la circolazione sugli assi viari delimitati dalla circonvallazione interna come riportiamo di seguito: viale Morozzo San Michele, piazza XXV Aprile, piazza Venezia, viale San Martino fino al sottopasso ferroviario, corso Trento, corso Genova, corso duca d'Aosta, via Valerani fino all'incrocio di via F. Negri, via F. Negri, strada Cavalcavia, corso Indipendenza fino alla rotatoria con via Visconti, via Visconti, via Buzzi, via Bruno Buozzi, via Sant'Anna, tratto di corso Manacorda, via XX Settembre, viale Lungo Po Gramsci. Inoltre resta ammessa la circolazione nelle seguenti strade di attraversamento e di innesto sulla circonvallazione sopra riportata: via Adam, fino all'intersezione con via Camurati, via Camurati, strada Vecchia Torino fino al Ponte Stradale; via Cardinal Massaia da strada Valenza fino all'intersezione con via del Turchino; via Negri tra strada Valenza e via Valerani; corso Valentino dal sottopasso ferroviario alla rotatoria con corso Verdi, corso Verdi, Via Puccini; via Salita San'Anna; via Oggero, via XX Settembre; strada Pozzo Sant'Evasio da strada Asti fino all'intersezione con via IV novembre; via IV novembre Inoltre per quanto riguarda le disposizioni regionali che prevedono l'estensione delle Zone a Traffico Limitato ad almeno il 20% delle strade del centro abitato per almeno 3 ore al giorno, è stato fissato per martedì 20 novembre un incontro con le associazioni di categoria finalizzato alla discussione su una eventuale proposta preliminare per l'attivazione di tale ZTL. Veicoli ESCLUSI dalle limitazioni Sono esclusi dalla presente ordinanza i seguenti veicoli (e possono dunque circolare normalmente): I veicoli alimentati a gpl e metano (anche bifuel) anche con omologazioni precedenti all’EURO 1; i veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; i motoveicoli e i ciclomotori a quattro tempi; i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi immatricolati da meno di dieci anni; i veicoli delle Forze Armate, degli organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio; i taxi di turno, gli autobus in servizio di linea, gli autobus urbani; veicoli iscritti nei registri delle auto storiche così come previsto dalle D.G.R. 66-3859 del 18 Settembre 2006 e successiva D.G.R. 57-4131 del 23 ottobre 2006; veicoli oltre 3,5 t.; mezzi di pubblico servizio (esempio, AMC, Cosmo, Servizi Comunali, ASL); Sono inoltre esclusi e dunque possono circolare, purché accompagnati da idonea documentazione: i veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi compresi coloro che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepressi, o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la persona portatrice di handicap o affetta dalle suddette gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia, ecc.; veicoli con speciali adattamenti, debitamente annotati sulla carta di circolazione, installati al fine di consentire la guida ai minorati fisici che non sono in possesso dell'autorizzazione per disabili in quanto non impediti alla deambulazione; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione, per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapie od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (auto-dichiarazione), nella quale il conducente dichiari il percorso e l'orario; veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiari che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per la quale l'assistenza è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire le attestazioni rilasciate dall'Autorità); per i casi previsti dalla lettera J), l), m), n) l'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere corrispondenti con la motivazione dell'esonero. Sono inoltre esentati dalle limitazioni della circolazione i veicoli che l’art. 53 del Codice della Strada definisce “motoveicoli per trasporti specifici” e “motoveicoli per uso speciale” e quelli che l’art. 54 del medesimo Codice definisce “autoveicoli per trasporti specifici” e “autoveicoli per uso speciale”. Art 53) codice della Strada: “motoveicoli per trasporti specifici”: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate a) furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore, per il trasporto di rifiuti solidi; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti; e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. “motoveicoli per uso speciale”: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli: a) attrezzati con scala; b) attrezzati con pompa; c) attrezzati con gru; d) attrezzati con pedana o cestello elevabile; e) attrezzati per mostra pubblicitaria; f) attrezzati con spazzatrici; g) attrezzati con innaffiatrici; h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile; i) attrezzati con saldatrici; l) attrezzati con scavatrici; m) attrezzati con perforatrici n) attrezzati con sega; o) attrezzati con gruppo elettrogeno; p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C art 54) codice della Strada: “autoveicoli per trasporti specifici” veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell’ADR o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) furgoni blindati per trasporto valori; o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.; “autoveicoli per uso speciale” veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; n) autofunebri; o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l’uso speciale dal Ministero dei Trasporti -

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