Villette del Rotondino, il TAR boccia il Comune: i cittadini non devono pagare per uno sbaglio dell’Amministrazione
È stato accolto dal TAR del Piemonte il ricorso dei cittadini che abitano nelle cosiddette «villette» del Rotondino costruite da alcune cooperative edilizie negli Anni 90 su terreni che il Comune di Casale aveva avuto in gestione dall’USL, proprietà vincolate ma rese infruibili proprio a causa della costruzione degli immobili. Per questo Comune e Asl avevano sottoscritto un accordo per sanare il contenzioso con il versamento di un milione di euro dal Comune all’Azienda sanitaria.
Poi però il Comune aveva chiesto il conguaglio dei diritti di superficie dei terreni sui quali sono state edificate le cosiddette villette ai cittadini, conguaglio che ammonta complessivamente a 828.763,55, la differenza tra la cifra originariamente incamerata dal Comune e il milione di euro - appunto - che la pubblica amministrazione ha sborsato per chiudere la vicenda.
Un centinaio di cittadini non l’aveva digerita e aveva deciso di fare opposizione al TAR. Contestata dai cittadini anche la «ripartizione degli importi dovuti dalle cooperative e aventi causa a titolo di conguaglio per area denominata Rotondino a seguito di acquisto dell’ASL 21».
In sostanza di trattava di una media di circa 15mila euro per famiglia. La contropartita offerta dal Comune era di concedere non solo il diritto di superficie ma la proprietà del terreno.
Ai 15mila euro per l’acquisto andavano però aggiunti altri 1500 euro per l’atto e l’onere di una fideiussione per chi non poteva o voleva pagare in una unica soluzione.
Ora la sentenza del TAR contro cui - annuncia il sindaco di Casale Paolo Mascarino - l’Amministrazione comunale intende fare ricordo al Consiglio di Stato. In questi giorni gli avvocati del Comune stanno valutando la sentenza.
«Adesso capiamo - commentano Nicola Sirchia e Giorgio Demezzi, PdL - a cosa servono i 280mila euro prelevati a fine 2008 per finanziare le spese legali, senza contare l’assurdo di fare un ricorso contro i propri cittadini».
Articolata la sentenza del TAR dove si parla di «eccesso di potere per illogicità, mancanza di presupposti e travisamento dei fatti» e che stabilisce che «non potendosi far ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di atto illecito ... il ricorso deve essere accolto, con la conseguenza che il provvedimento impugnato deve essere annullato».
In sostanza il TAR afferma che se il Comune ha torto - perché in origine ha sbagliato le procedure di acquisizione e ne sono derivati costi maggiori - questi non possono essere ribaltati sui cittadini.
«Il Comune - recita la sentenza - non può addebitare “pro quota” agli assegnatari dei lotti, ad integrazione del prezzo di cessione comprendente il costo di acquisizione delle aree, le somme che sia stato condannato a risarcire per illegittima occupazione delle aree stesse», individuando «uno specifico illecito» nella «violazione del vincolo di destinazione sanitaria delle aree a favore dell’USL n. 76 di Casale Monferrato».