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  • 18 maggio 2010
  • Casale Monferrato

Quando i cani portavano lo stemma….!

Dal Circolo Filatelico Numismatico Casalese In questi ultimi anni il tema del migliore amico dell’uomo viene sempre più spesso portato all’attenzione dei cittadini, sia per fatti di cronaca, e sia per la negligenza dei loro proprietari nel rispetto delle normali regole di educazione civile. Da tutto ciò nascono delle polemiche a volte insensate che alla fine sfociano in un mare di articoli e contro articoli sui giornali locali e nazionali. Alcuni giorni fa, l’amico Ugo Gallo mi mostrò una bella e semplice medaglietta che a prima vista poteva sembrare una semplice curiosità, una medaglia di mistura con la dicitura “ Comune di Casale Monf “ con in centro lo stemma della città e l’anno “1926”, mentre al rovescio la dicitura dice “Tassa Cani N°821 “, e tutto questo mi fece incuriosire e pensare che dietro a questa simpatica medaglietta ci potesse essere molto di più di una semplice simbologia locale con tanto di numero, ed in effetti dopo essermi documentato posso valutare che gli attuali possessori di cani debbano ritenersi fortunati a differenza dei loro nonni o bisnonni, non che oggi le normative manchino, quello che manca è il rispetto e il far rispettare. Il 21 settembre 1918 in esecuzione del Decreto Luogotenenziale e delle istruzioni del Ministero delle Finanze, viene istituita nel Comune di Casale Monferrato una tassa annuale obbligatoria su tutti i cani di qualsiasi specie esistenti nella città e nei suoi sobborghi e cascinali del territorio, è una tassa in misura fissa commisurata a seconda delle tipologie di cani che vengono suddivise in tre categorie: la prima dei cani di lusso o di affezione (termine di larga interpretazione), la seconda dei cani da caccia, da guardia o razze similari, e la terza dei cani adibiti alla custodia di edifici rurali e delle greggi, compresi i cani tenuti a scopo di commercio. Per la prima categoria la tassa era stabilita in lire 40, per la seconda in lire 20, mentre la terza categoria era agevolata con lire 5; Da notare il fatto che il possesso di un cane da caccia rientrava nella seconda categoria solo se il proprietario deteneva relativa licenza di porto d’armi, diversamente il cane veniva considerato nella prima categoria. Non mancavano neanche le norme per l’esenzione a tale tassa, infatti erano esenti i cani alla guida dei ciechi ed al trasporto dei mutilati poveri, i cani appartenenti a persone di passaggio che non si fermavano nel territorio comunale oltre due mesi, i cani lattanti fino a due mesi e i cani adibiti a servizio militare. La denuncia di possesso di un cane doveva essere fatta nell’ufficio delle tasse comunali entro cinque giorni dalla detenzione dell’animale, e doveva essere comunque fatta anche da coloro che possedevano un cane avente diritto all’esenzione o che avessero tempo dietro fatto denuncia e pagato la tassa in altri comuni, e l’omissione e l’infedeltà della denuncia veniva sanzionata al doppio della tassa da corrispondere. Non era ammesso nessun rimborso della tassa annuale in caso di decesso del cane, e chiunque comprasse un cane già denunciato dal precedente proprietario non pagava la tassa dell’anno in corso se questa era già stata assolta a condizione che il passaggio di proprietà fosse denunciato al comune. Il 1° dicembre di ogni anno il sindaco con pubblico manifesto invitava i cittadini a denunciare entro 15 giorni il possesso di cani, e al 1° gennaio veniva pubblicata la lista matricolare dei contribuenti della tassa con tanto di modifiche ed accertamenti, eventuali reclami alla commissione delle imposte comunali potevano essere portati a conoscenza entro la data del 15 febbraio. Per quanto concerne il regolamento d’igiene, le norme prevedevano che tutti i cani dovevano portare la musoliera e il collare con i dati del proprietario, sia nell’abitato cittadino che in aperta campagna, mentre per i cani mastini o di simile natura in aggiunta vi era l’obbligo di guinzaglio con solida catenella, mentre i cani da guardia dovevano essere di giorno sempre tenuti a catena, e alla notte potevano essere liberati solo se la zona era cintata a dovere. In ultimo, i cani che si rendevano protagonisti di attacchi all’uomo o ad altri animali, venivano messi in isolamento per almeno due settimane sotto la responsabilità del proprietario e il monitoraggio del veterinario municipale, e i cani riconosciuti affetti da rabbia venivano uccisi solo dopo aver ottenuto il permesso dal veterinario municipale. Tornando ai giorni nostri e alla medaglietta del 1926, il 15 aprile di quel anno il commissario prefettizio per necessità di bilancio decise con parere favorevole di elevare la tassa sui cani, portando la prima categoria da 40 a 60 lire, la seconda categoria da 20 a 30 lire, e la terza categoria da 5 a 10 lire, ora, non ho voluto indagare sulle attuali norme che regolano la detenzione dei cani e che si riesce con molta fatica a far rispettare, ma credo che il buon senso civico dovrebbe sempre prevaricare al di là di articoli di legge e norme, basta volerlo e ricordarsi che un tempo i cani portavano lo stemma come ora portano il microcip, ma non di certo per colpa loro. Paolo Bianco U.S.F.I.

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